REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
I Dipartimenti sono strutture autonome gestionalmente e amministrativamente, dedicate a lla ricerca in specifici settori didattici.
In fase costitutiva, ogni Dipartimento definisce un regolamento che ne stabilisce gli ambiti di operatività e le procedure amministrative e gestionali.
Il Dipartimento di Linguistica e Stilistica è stato creato con Decreto Rettorale nel 1994.
TITOLO I: Disposizioni Generali
ARTICOLO 1: AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ARTICOLO 2: FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E STILISTICA
ARTICOLO 3: COMPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO
TITOLO II: Costituzione e Funzioni degli Organi del Dipartimento
ARTICOLO 4: ORGANI DEL DIPARTIMENTO
ARTICOLO 5: NOMINA E DURATA IN CARICA DEL DIRETTORE
ARTICOLO 6: ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE
ARTICOLO 7: COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA GIUNTA
ARTICOLO 8: COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO
TITOLO III: Rinnovo e Funzionamento degli Organi Elettivi
ARTICOLO 9: FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
ARTICOLO 10: DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ORGANI DIPARTIMENTALI
ARTICOLO 11: MODALITÀ DI VOTAZIONE
ARTICOLO 12: CRITERI DI MASSIMA PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
ARTICOLO 13: CRITERI DI MASSIMA PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE
ARTICOLO 14: CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE E CONSULENZE CON ENTI E CON PRIVATI
ARTICOLO 15: COORDINAMENTO DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 16: CONVENZIONI CON ENTI E CON PRIVATI
ARTICOLO 17: GESTIONE DEI FONDI DEL DIPARTIMENTO
ARTICOLO 18: INTERESSI ATTIVI
TITOLO IV: Disposizioni Transitorie e Finali
ARTICOLO 19: ESTENSIONE DELL'ELETTORATO
ARTICOLO 20: NORMA FINALE
TITOLO I: Disposizioni Generali
ARTICOLO 1: AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Dipartimento di Linguistica e Stilistica dell'Università degli Studi di Cagliari, limitatatamente alla fase di sperimentazione dipartimentale nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 382 del 11/7/80.
ARTICOLO 2: FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E STILISTICA 
Il Dipartimento di linguistica e Stilistica svolge le seguenti funzioni:
1) promuove e coordina, nell'ambito delle discipline e degli insegnamenti che hanno promosso la costituzione del Dipartimento o che vi hanno successivamente aderito, le attività di ricerca nei vari settori della Linguistica e della Stilistica, organizzando le relative strutture, nel pieno rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento garantite dall'ordinamento vigente, e dell'uguale diritto per i professori e i ricercatori di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche;
2) organizza e concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del Dottorato di ricerca in Linguistica o comunque aventi con questa stretta attinenza, eventualmente in consorzio con altre sedi universitarie;
3) concorre, in collaborazione con i Consigli di Corso di Laurea, con gli organi direttivi delle Scuole di Specializzazione o dirette a fini speciali;
4) collabora con gli Istituti di istruzione pubblica e gli altri Enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione e riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e per l'educazione permanente non finalizzata al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge;
5) promuove e coordina lo sviluppo della Biblioteca Dipartimentale;
6) organizza le strutture per la ricerca, i programmi di ricerca che concernono le discipline limguistiche e stilistiche, nonché le attività di consulenza e di ricerca su contratto o su convenzione, eventualmente la pubblicazione di riviste o raccolte e miscellanee di studi e di ricerche condotte dal Dipartimento.
ARTICOLO 3: COMPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO 
Fanno parte del Dipartimento di Linguistica e Stilistica i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i ricercatori ed il personale non docente individuati nel D.R. istitutivo del Dipartimento.
L'ammissione di nuovi docenti e ricercatori, anche nel caso di trasferimento da altro Dipartimento o Istituto, avverrà con decorrenza dal primo di Novembre di ogni anno accademico, ad eccezione dei docenti di nuova nomina e del personale non docente per i quali l'ammissione potrà avvenire anche nel corso dell'anno.
Le richieste di afferenza o di trasferimento al Dipartimento dovranno essere presentate al Rettore entro il 31 Luglio di ogni anno accademico. Il personale di nuova nomina dovrà presentare la domanda di afferenza al momento della nomina.
Il Rettore provvederà sulle domande di cui al precedente comma, in conformità al parere delle Commissione di Ateneo, sentito il Consiglio di Dipartimento. Per docenti e ricercatori di discipline inserite nell'elenco di cui al D.R. di costituzione del Dipartimento, l'accoglimento della domanda è atto dovuto.
TITOLO II: Costituzione e Funzioni degli Organi del Dipartimento
ARTICOLO 4: ORGANI DEL DIPARTIMENTO 
Sono Organi del Dipartimento: il Direttore, la Giunta, il Consiglio di Dipartimento.
ARTICOLO 5: NOMINA E DURATA IN CARICA DEL DIRETTORE 
Il Direttore è eletto tra i professori ordinari e straordinari del Dipartimento, che hanno optato per il tempo pieno, dai professori di ruolo e dai ricercatori nonché, in prima applicazione, dal personale di cui all'Art.19 del presente Regolamento, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.
Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale.
Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
ARTICOLO 6: ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE 
Il Direttore:
a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della relativa gestione amministrativo-contabile;
b) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio;
c) cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
d) vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti in vigore;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
In particolare, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, provvede a:
1) tenere i rapporti con gli organi accademici;
2) predisporre annualmente entro il 31 Maggio le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale non docente da inoltrare al Consiglio di Amministrazione dell'Università corredate da una relazione concernente il piano annuale delle Ricerche del Dipartimento per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento tenendo conto dei criteri generali dattati dal Consiglio;
3) proporre il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione dei centri di studio e strutture per la ricerca anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale della Ricerca o con altre istituzioni scientifiche, nonché predisporre i relativi strumenti amministativi ed eventualmente promuovere convenzioni con altre Università ed Enti interessati;
4) ordinare strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il funzionamento del Dipartimento, e disporre il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;
5) predisporre annualmente, entro il 15 Ottobre, una relazione, da inoltrare alla Commissione di Ateneo, sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolte nel Dipartimento;
6) mettere a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie alla preparazione dei dottorandi e delle tesi di laurea;
5) predisporre entro il 30 Novembre il bilancio preventivo ed entro il 15 Marzo il conto consuntivo della gestione del Dipartimento con le relative relazioni dettagliate.
Le date di cui ai punti 2-5-7 devono intendersi come data di consegna alle Autorità accademiche delle relative delibere del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore designa per la durata del suo mandato, tra i membri della Giunta, un docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
ARTICOLO 7: COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA GIUNTA 
La giunta è composta:
a) dal Direttore;
b) da tre professori ordinari o straordinari, da tre professori associati, da due ricercatori, eletti a maggioranza relativa da parte delle singole componenti, compreso il personale di cui all'Art.19 (con voto di preferenza limitato ad un solo nominativo);
c) dal Segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni della Giunta.
La Giunta dura in carica tre anni accademici e viene eletta, di norma, contestualmente all'elezione del Direttore.
La giunta risponde al Consiglio del proprio operato.
La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento; affida ai professori di ruolo gli insegnamenti nei corsi di Dottorato, ai sensi del penultimo comma dell'Art.85 del D.P.R. 382/80; delibera su ogni materia non esattamente attribuita alle competenze del Consiglio o del Direttore.
La Giunta ripartisce al suo interno compiti e funzioni, e si riunisce di norma una volta al mese (nei mesi da Ottobre a Giugno) ovvero quando il Direttore o quattro dei suoi membri lo richieono.
L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute della Giunta vengono resi pubblici mediante affissione all'albo del Dipartimento.
ARTICOLO 8: COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO 
Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
a) i professori di ruolo ordinari, straordinari e associati, e i ricercatori afferenti al Dipartimento nonché, in prima applicazione, il personale previsto dall'Art.19 del presente Regolamento;
b) un rappresentante degli iscritti al Dottorato di ricerca, nel caso questo venga istituito con sede amministrativa presso il Dipartimento, eletto a maggioranza semplice fra i dottorandi;
c) il Segretario amministrativo;
d) un rappresentante del personale non docente, assegnato al Dipartimento, pari a un terzo, escluso il Segretario Amministrativo, del personale non docente (con arrotondamento per eccesso) fino ad un massimo di rappresentanti pari alla metà dei professori;
La rappresentanza è eletta a maggioranza semplice con voto limitato ad un terzo della rappresentanza eleggibile e dura in carica tre anni accademici.
I rappresentanti di cui alle lettere b e c non possono rimanere in carica per più di sei anni consecutivi.
Il consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno ed in particolare:
1) entro il 15 Giugno per approvare le richieste di finanziamento e di personale non docente ed il piano annuale delle ricerche, e per discutere argomenti concernenti la programmazione didattica;
2) entro il 15 Dicembre per approvare il bilancio preventivo;
3) entro il 31 Marzo per per approvare il conto consuntivo.
Il Direttore o almeno 4 membri della Giunta o un terzo dei componenti il Consiglio possono proporre la convocazione straordinaria del Consiglio.
Il Consiglio di Dipartimento:
a) definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca, che dovranno tenere conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
b) formula direttive e indirizzi sull'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e degli strumenti del Dipartimento;
c) approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti 3 e 4 dell'Art.6;
d) approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti 6 dell'Art.6;
e) approva i Piani di Studio e di Ricerca per il conseguimento del Dottorato;
f) promuove, qualora se ne riscontri l'opportunità, l'istituzione di sezioni di cui all'Art.84 del D.P.R. 382/80;
g) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori e al conferimento di supplenze delle discipline afferenti al Dipartimento da parte dei Consigli di Facoltà, ai sensi del terzo comma, punto 4, dell'Art.85 del D.P.R. 382/80;
h) dà pareri in merito alle modifiche di Statuto per le aree disciplinari afferenti al Dipartimento;
i) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionali, regionali o locali all'elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
l) dà parere sulle richieste di afferenza di nuovo personale al Dipartimento;
m) approva le proposte di ricerca in collaborazione e di convenzioni di ricerca con gli enti di ricerca, nel rispetto delle leggi vigenti;
n) approva le proposte di consulenza e prestazioni a pagamento a favore di enti pubblici e privati, nel rispetto delle leggi vigenti;
o) coordina le richieste di finanziamento per le ricerche di tutto il personale afferente al Dipartimento nel rispetto di quanto previsto dall'Art.81 del D.P.R. 382/80;
p) coordina il rapporto con gli eventuali centri extra-universitari presenti per convenzione nel Dipartimento;
q) delibera le integrazioni e le modifiche del presente Regolamento secondo le norme dell'Art.20;
r) discute ogni altro argomento di interesse del Dipartimento.
Il verbale delle sedute viene affisso all'albo del Dipartimento, conservato negli archivi e inviato in copia al Rettore.
Quando sono in discussione argomenti concernenti l'organizzazione dell'attività didattica partecipano alle sedute del Consiglio anche i rappresentanti degli studenti dei Consigli dei Corsi di Laurea interessati.
All'esame dei punti e e g partecipano i Professori di ruolo, secondo quanto previsto dal punto 4, comma terzo, dell'Art.85 del D.P.R. 382/80
Per i punti a e b è richiesta la partecipazione dei Professori ordinari, associati e dei ricercatori confermati, nonché del personale previsto dall'Art.19
TITOLO III: Rinnovo e Funzionamento degli Organi Elettivi
ARTICOLO 9: FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
Entro la seconda metà del mese di Giugno precedente la scadenza del mandato, il decano fra i professori ordinari e straordinari del Dipartimento convoca il Consiglio per eleggere una commissione elettorale di tre componenti (Presidente, Segretario, Scrutinatore) per organizzare le elezioni per il rinnovo del Direttore e delle componenti elettive della Giunta e del Consiglio.
Almeno cinque giorni prima della data delle votazioni, il Consiglio di Dipartimento è convocato di diritto per discutere eventuali candidature per la Direzione e la Giunta, fermo restando l'elettorato passivo previsto per legge. Il Decano cura la convocazione del Consiglio a tal fine.
Per agevolare l'eventuale passaggio delle consegne, le designazioni dovranno avvenire non oltre la seconda metà del mese di Giugno.
Le modalità di svolgimento delle elezioni devono garantire la segretezza del voto.
L'elezione del Direttore è valida se vi avrà preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
Le elezioni delle componenti elettive della Giunta e del Consiglio sono valide se vi avrà preso parte almeno un terzo di ciascuna componente.
In caso di parità di voti per il Direttore si effettuerà un ballottaggio; negli altri casi prevarrà la maggiore anzianità accademica.
L'elezione del Direttore dovrà precedere quella per la Giunta.
ARTICOLO 10: DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ORGANI DIPARTIMENTALI 
Il Consiglio, purché sia presente la maggioranza dei suoi membri (con esclusione delle rappresentanze studentesche e del personale non docente) può proporre la sfiducia del Direttore e revocare la Giunta, nella sua totalità, in una seduta che ne preveda la discussione mediante un preciso punto all'ordine del giorno.
La sfiducia al Direttore deve essere deliberata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto; analogamente si procede per la revoca del mandato alla Giunta.
Allo scadere del mandato, e in caso di impedimento permanente del Direttore, il Dipartimento voterà a maggioranza ll'opportunità o meno della revoca della Giunta.
Il Decano del Dipartimento curerà l'organizzazione delle elezioni per il rinnovo del Direttore e della Giunta ai sensi dell'Art.9
Le elezioni devono avere luogo entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi degli eventi di cui sopra.
In tale periodo di vacatio le funzioni del Direttore saranno svolte dal Decano dei professori di ruolo ordinari del Dipartimento.
ARTICOLO 11: MODALITÀ DI VOTAZIONE 
Le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ad eccezione delle votazioni sulle delibere riguardanti persone o normative, non è ammesso il voto a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, su richiesta degli interessati, devono risultare a verbale i nomi dei contrari e degli astenuti. Gli assenti giustificati non vengono computati agli effetti del numero legale.
Le delibere di Giunta sono prese a maggioranza semplice.
Qualora esista parità tra i voti favorevoli e i contrari prevale il voto del Direttore e, se questi si astiene, non vi è delibera di Giunta o di Consiglio.
ARTICOLO 12: CRITERI DI MASSIMA PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 
Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, individua i settori dei servizi a ciascuno dei quali sarà proposto un coordinatore, di regola membro della Giunta.
Ad ogni settore possono collaborare in via ordinaria una o più persone che saranno designate dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, all'inizio dell'anno accademico (salva la prima applicazione).
Il coordinatore ed i collaboratori definiscono le esigenze ed il programma dei lavori del loro settore in base alle necessità ed alle richieste pervenute, tenendo presente che deve essere garantito l'armonico soddisfacimento delle esigenze sia della didattica sia della ricerca, e ne riferiscono in Giunta.
ARTICOLO 13: CRITERI DI MASSIMA PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE 
Tutto il personale non docente fa capo alla Direzione.
Il personale non docente del Dipartimento concorre allo svolgimento dell'attività didattica e scientifica nell'ambito delle competenze previste dalla normativa vigente.
Il Dipartimento promuove e favorisce tutte le iniziative intese a migliorare la qualificazione professionale del personale non docente.
ARTICOLO 14: CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE E CONSULENZE CON ENTI E CON PRIVATI 
Restano ferme tutte le vigenti disposizioni di legge, in particolare quelle sulle prestazioni a pagamento a favore di Enti o di privati. Il personale docente e non docente viene autorizzato, laddove sia previsto dalla normativa vigente, dal Direttore a prestare la propria opera e consulenza a favore degli Enti di Ricerca, con i quali il Dipartimento intrattenga rapporti di collaborazione scientifica.
I contenuti programmatici di tali collaborazioni devono essere annualmente portati a conoscenza del Consiglio di Dipartimento.
Lo svolgimento nell'ambito del Dipartimento di prestazioni, consulenze e collaborazioni che comportino comunque l'utilizzazione di strutture e personale del dipartimento deve essere autorizzata di volta in volta dal Consiglio di Dipartimento.
ARTICOLO 15: COORDINAMENTO DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 
Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, coordina e sottopone all'approvazione del Consiglio tutte le richieste di finanziamento per apparecchiature di interesse generale del Dipartimento.
Le richieste dei diversi gruppi di ricerca e di ciscuno dei docenti, nel rispetto dell'autonomia di ricerca, verranno per quanto possibile coordinate dal Consiglio che ne verrà precedentemente informato.
Il Direttore concede inoltre, se necessario, il benestare alle richieste di finanziamento dirette agli Enti di ricerca con i quali il Dipartimento intrattenga rapporti di collaborazione scientifica.
I docenti del Dipartimento che ricevono dei finanziamenti sono tenuti ad informare il Consiglio di Dipartimento.
ARTICOLO 16: CONVENZIONI CON ENTI E CON PRIVATI 
I rapporti di collaborazione con Enti e con privati a scopo di ricerca scientifica o didattica devono essere di norma regolati in conformità all'Art.66 del D.P.R. 382/80
ARTICOLO 17: GESTIONE DEI FONDI DEL DIPARTIMENTO 
La gestione dei fondi del Dipartimento avviene in ossequio alle norme e regolamenti vigenti e in particolare della Legge 371/82, nonché del Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità e del Regolamento per le spese in economia dell'Università di Cagliari.
ARTICOLO 18: INTERESSI ATTIVI 
Gli interessi attivi su tutti i fondi gestiti dal Dipartimento verranno amministrati secondo quanto previsto per il contributo ordinario (Tit.I, Ctg.2, Cap.I del Bilancio del Dipartimento).
TITOLO IV: Disposizioni Transitorie e Finali
ARTICOLO 19: ESTENSIONE DELL'ELETTORATO 
In sede di prima costituzione e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità rispettivamente per associato e per ricercatore, l'elettorato previsto nel presente Regolamento per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti al Dipartimento; quello previsto per i ricercatori agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo, appartenenti al Dipartimento.
ARTICOLO 20: NORMA FINALE 
Il Consiglio di Dipartimento può integrare e modificare il presente Regolamento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in una seduta del Consiglio che preveda una tale delibera in un esplicito punto all'ordine del giorno.
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